Informativa in materia di mediazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28)
Io richiedente come sopra generalizzato dichiara di essere stato/a informato/a dall’Avv. Domenico Bertuccio ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 per la risoluzione della controversia relativa a:
dei casi in cui il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (in particolare, a titolo esemplificativo: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché ulteriori materie previste dalla legge vigente);
delle caratteristiche essenziali del procedimento di mediazione (imparzialità del mediatore, riservatezza del procedimento, volontarietà dell’accordo, possibilità di partecipare assistito da un avvocato, possibilità che l’accordo raggiunto divenga titolo esecutivo nei casi previsti dalla legge);
delle agevolazioni fiscali connesse al procedimento di mediazione previste dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. 28/2010, tra cui in particolare:
esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo entro i limiti di valore previsti dalla legge;
riconoscimento di crediti d’imposta commisurati all’indennità di mediazione dovuta all’organismo e al compenso corrisposto all’avvocato, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
del fatto che, in caso di mancato esperimento della mediazione ove obbligatoria, la domanda giudiziale è improcedibile e il giudice potrà rinviare la causa invitando le parti ad esperire il procedimento di mediazione, con possibili conseguenze anche sulle spese di lite;
della facoltà, in ogni caso, di chiedere lo svolgimento di un tentativo di mediazione anche quando non è previsto come obbligatorio, al fine di tentare una soluzione stragiudiziale della controversia, potenzialmente più rapida e meno onerosa rispetto al giudizio.
Dichiaro, inoltre, di aver compreso il contenuto della presente informativa, di aver potuto chiedere chiarimenti all’Avvocato e di aver ricevuto risposta ai miei quesiti.